sabato 15 giugno 2013

Valutazione degli alunni, ancora valido il DPR 22/06/2009 n. 122

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009 , n. 122 
Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la 
valutazione degli alunni e ulteriori modalita' applicative in 
materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 
2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 
2008, n. 169. (09G0130) 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visti gli articoli 33, 87 e 117 della Costituzione; 

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e 
successive modificazioni; 

Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che agli articoli 
1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione delle conoscenze 
e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», di 
valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni; 

Visto in particolare l'articolo 3, comma 5, del predetto decreto, 
che ha previsto l'emanazione di un regolamento per il coordinamento 
delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, prevedendo 
eventuali ulteriori modalita' applicative delle norme stesse, tenendo 
conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della 
disabilita' degli alunni; 

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione,  relative  alle  scuole di ogni ordine e grado, di cui al  
decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  e  successive  
modificazioni;  

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per 
la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di 
istruzione secondaria di secondo grado, come modificata dalla legge 
11 gennaio 2007, n. 1; 

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente 
la definizione delle norme generali relative alla scuola 
dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, e successive 
modificazioni, ed in particolare gli articoli 4, 8 e 11; 

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativo alle 
norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione; 

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, ed in 
particolare gli articoli 3, comma 3, e 6, concernenti la 
certificazione dei crediti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro; 

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente 
norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo 
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ed in 
particolare gli articoli 1, 13; 

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive 
modificazioni, ed in particolare l'articolo 1, comma 622, che detta 
norme in materia di obbligo d'istruzione; 

Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e in particolare 
l'articolo 1, comma 4, concernente il giudizio di ammissione e la 
prova nazionale per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione; 

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare 
l'articolo 64, concernente le disposizioni in materia di 
organizzazione scolastica; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 
249, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 
novembre 2007, n. 235, concernente lo statuto delle studentesse e 
degli studenti della scuola secondaria; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 
323, concernente regolamento recante disciplina degli esami di Stato 
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 
275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche, ed in particolare gli articoli 4, 6, 8 
e 10; 

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 
2007, n. 139, concernente regolamento recante norme in materia di 
adempimento dell'obbligo di istruzione; 

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 3 
ottobre 2007, concernente attivita' finalizzate al recupero dei 
debiti formativi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 
novembre 2007; 

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e 
della ricerca 16 gennaio 2009, n. 5, concernente criteri e modalita' 
applicative della valutazione del comportamento degli alunni delle 
scuole secondarie di primo e di secondo grado; 

Considerata la raccomandazione del Parlamento europeo e del 
Consiglio 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per 
l'apprendimento permanente (2006/962/CE); 

Considerata la raccomandazione del Parlamento europeo e del 
Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle 
qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF); 

Considerata la decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro 
comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle 
competenze (Europass); 

Considerato l'articolo 24 della Convenzione universale sui diritti 
delle persone con disabilita'; 

Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella 
adunanza plenaria del 17 dicembre 2008; 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, 
adottata nella riunione del 13 marzo 2009; 

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione 
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 aprile 2009; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 
riunione del 28 maggio 2009; 

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e 
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze; 

E m a n a 
il seguente regolamento: 

Art. 1. 

Oggetto del regolamento -finalita' e caratteri della valutazione 

1. 
Il presente regolamento provvede al coordinamento delle 
disposizioni concernenti la valutazione degli alunni, tenendo conto 
anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilita' 
degli alunni, ed enuclea le modalita' applicative della disciplina 
regolante la materia secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 
5, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, di seguito 
indicato: «decreto-legge». 


2. 
La valutazione e' espressione dell'autonomia professionale 
propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale 
che collegiale, nonche' dell'autonomia didattica delle istituzioni 
scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e 
tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo 
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, 
n. 249, e successive modificazioni. 

3. 
La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il 
comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La 


valutazione concorre, con la sua finalita' anche formativa e 
attraverso l'individuazione delle potenzialita' e delle carenze di 
ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, 
al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, 
anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di 
cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della 
formazione», adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 
23 e 24 marzo 2000. 


4. 
Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul 
rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di 
apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa, definito 
dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del 
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. 


5. 
Il collegio dei docenti definisce modalita' e criteri per 
assicurare omogeneita', equita' e trasparenza della valutazione, nel 
rispetto del principio della liberta' di insegnamento. Detti criteri 
e modalita' fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa. 


6. 
Al termine dell'anno conclusivo della scuola primaria, della 
scuola secondaria di primo grado, dell'adempimento dell'obbligo di 
istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonche' al termine 
del secondo ciclo dell'istruzione, la scuola certifica i livelli di 
apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al fine di sostenere i 
processi di apprendimento, di favorire l'orientamento per la 
prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i 
diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del 
lavoro. 


7. 
Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una 
informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la 
valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso 
scolastico, avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in 
materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne 
tecnologie. 


8. 
La valutazione nel primo ciclo dell'istruzione e' effettuata 
secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 
19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni, dagli articoli 2 
e 3 del decreto-legge, nonche' dalle disposizioni del presente 
regolamento. 


9. 
I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio 
nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi 
dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 
agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti 
per i cittadini italiani. 



Art. 2. 

Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione 

1. 
La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti e' 
effettuata nella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente 
dai docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria di 
primo grado, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente 
scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove 
necessario, a maggioranza. 


2. 
I voti numerici attribuiti, ai sensi degli articoli 2 e 3 del 
decreto-legge, nella valutazione periodica e finale, sono riportati 
anche in lettere nei documenti di valutazione degli alunni, adottati 
dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 
14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 
1999, n. 275. 



3. Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione con voto 

numerico espresso in decimi riguarda anche l'insegnamento dello 
strumento musicale nei corsi ricondotti ad ordinamento ai sensi 
dell'articolo 11, comma 9, della legge 3 marzo 1999, n. 124. 

4. 
La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta 
disciplinata dall'articolo 309 del testo unico delle disposizioni 
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di 
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 
297, ed e' comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, 
fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del 
Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121. 


5. 
I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano 
alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio 
giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma 
dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto 
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilita' 
sia affidato a piu' docenti del sostegno, essi si esprimono con un 
unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si 
avvale la scuola, che svolgono attivita' o insegnamenti per 
l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi 
i docenti incaricati delle attivita' alternative all'insegnamento 
della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti 
della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il 
profitto raggiunto da ciascun alunno. 


6. 
L'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede 
di scrutinio conclusivo dell'anno scolastico, presieduto dal 
dirigente scolastico o da un suo delegato, e' deliberata secondo le 
disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge. 


7. 
Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque 
deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento 
degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una 
specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione 
di cui al comma 2 ed a trasmettere quest'ultimo alla famiglia 
dell'alunno. 


8. 
La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli 
articoli 8, comma 1, e 11, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 
2004, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 del decreto-
legge, e' espressa: 



a) nella scuola primaria dal docente, ovvero collegialmente dai 
docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio, formulato 
secondo le modalita' deliberate dal collegio dei docenti, riportato 
nel documento di valutazione; 

b) nella scuola secondaria di primo grado, con voto numerico 
espresso collegialmente in decimi ai sensi dell'articolo 2 del 
decreto-legge; il voto numerico e' illustrato con specifica nota e 
riportato anche in lettere nel documento di valutazione. 

9. 
La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento 
dell'alunno e' riferita a ciascun anno scolastico. 


10. 
Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la 
frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto 
legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della 
validita' dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le 
motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, 
sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze 
complessive non pregiudichino la possibilita' di procedere alla 
valutazione stessa. L'impossibilita' di accedere alla valutazione 
comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale 
del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento 
da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate. 



Art. 3. 

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo dell'istruzione 

1. 
L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo e 
l'esame medesimo restano disciplinati dall'articolo 11, commi 4-bis e 
4-ter, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come 
integrato dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 
2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 
2007, n. 176. 


2. 
L'ammissione all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 11, 
comma 4-bis, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e 
successive modificazioni, e' disposta, previo accertamento della 
prescritta frequenza ai fini della validita' dell'anno scolastico, 
nei confronti dell'alunno che ha conseguito una votazione non 
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline 
valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento 
vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Il 
giudizio di idoneita' di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del 
decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, e' 
espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso 
scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo 
grado. 


3. 
L'ammissione dei candidati privatisti e' disciplinata 
dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e 
successive modificazioni. 


4. 
Alla valutazione conclusiva dell'esame concorre l'esito della 
prova scritta nazionale di cui all'articolo 11, comma 4-ter, del 
decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni. I 
testi della prova sono scelti dal Ministro tra quelli predisposti 
annualmente dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di 
istruzione (INVALSI), ai sensi del predetto comma 4-ter. 


5. 
L'esito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo e' 
espresso secondo le modalita' previste dall'articolo 185, comma 4, 
del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, 
come sostituito dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge. 


6. 
All'esito dell'esame di Stato concorrono gli esiti delle prove 
scritte e orali, ivi compresa la prova di cui al comma 4, e il 
giudizio di idoneita' di cui al comma 2. Il voto finale e' costituito 
dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel 
giudizio di idoneita' arrotondata all'unita' superiore per frazione 
pari o superiore a 0,5. 


7. 
Per i candidati di cui al comma 3, all'esito dell'esame di Stato 
e all'attribuzione del voto finale concorrono solo gli esiti delle 
prove scritte e orali, ivi compresa la prova di cui al comma 4. 


8. 
Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi puo' 
essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con 
decisione assunta all'unanimita'. 


9. 
Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante 
affissione all'albo della scuola, ai sensi dell'articolo 96, comma 2, 
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 



Art. 4. 

Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado 

1. 
La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti e' 
effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell'articolo 5 
del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, 
e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o 
da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a 
maggioranza. I docenti di sostegno, contitolari della classe, 
partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto 


del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a 
norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto 
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilita' 
sia affidato a piu' docenti del sostegno, essi si esprimono con un 
unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si 
avvale la scuola, che svolgono attivita' o insegnamenti per 
l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi 
i docenti incaricati delle attivita' alternative all'insegnamento 
della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti 
della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il 
profitto raggiunto da ciascun alunno. 


2. 
La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni 
e' espressa in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge. Il 
voto numerico e' riportato anche in lettere nel documento di 
valutazione. La valutazione del comportamento concorre alla 
determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per 
beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio. 


3. 
La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta 
disciplinata dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 
1994, n. 297, ed e' comunque espressa senza attribuzione di voto 
numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 
5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121. 


4. 
I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno 
parte integrante dei percorsi formativi personalizzati ai sensi 
dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 



77. La valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti 
relativamente ai percorsi di alternanza scuola-lavoro, ai sensi del 
predetto decreto legislativo, avvengono secondo le disposizioni di 
cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo. 

5. 
Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di 
scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a 
sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, 
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una 
votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo 
di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo 
l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e 
del comportamento dell'alunno e' riferita a ciascun anno scolastico. 


6. 
Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il 
giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una 



o piu' discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non 
promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte 
le discipline e' comunicato alle famiglie. A conclusione degli 
interventi didattici programmati per il recupero delle carenze 
rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello 
scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze 
formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e 
comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno 
scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti 
dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di 
esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe 
successiva e l'attribuzione del credito scolastico. 

Art. 5. 

Assolvimento dell'obbligo di istruzione 

1. L'obbligo di istruzione e' assolto secondo quanto previsto dal 
regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica 
istruzione 22 agosto 2007, n. 139, nel quadro del diritto-dovere 
all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 
aprile 2005, n. 76, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. 

Art. 6. 

Ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione 

1. 
Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione 
non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 
discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo 
l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei 
decimi sono ammessi all'esame di Stato. 


2. 
Sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami di Stato 
conclusivi del ciclo gli alunni che hanno riportato, nello scrutinio 
finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna 
disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel 
comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di 
istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una 
votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o 
gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento 
negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza 
essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni 
suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione 
cattolica. 


3. 
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, cui 
partecipano tutti i docenti della classe, compresi gli insegnanti di 
educazione fisica, gli insegnanti tecnico-pratici nelle modalita' 
previste dall'articolo 5, commi 1-bis e 4, del testo unico di cui al 
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive 
modificazioni, i docenti di sostegno, nonche' gli insegnanti di 
religione cattolica limitatamente agli alunni che si avvalgono di 
quest'ultimo insegnamento, attribuisce il punteggio per il credito 
scolastico di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della 
Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e successive modificazioni. 


4. 
Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante 
affissione all'albo della scuola, ai sensi dell'articolo 96, comma 2, 
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 



Art. 7. 

Valutazione del comportamento 

1. 
La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole 
secondarie di primo e di secondo grado, di cui all'articolo 2 del 
decreto-legge, si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza 
civile basata sulla consapevolezza che la liberta' personale si 
realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e 
nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e 
delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita 
scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 
249, e successive modificazioni. 


2. 
La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi 
in sede di scrutinio intermedio o finale e' decisa dal consiglio di 
classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente 
irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, 
del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e 
successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la 
responsabilita' nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del 
decreto-legge, dei comportamenti: 



a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del 

Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive 

modificazioni; 

b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 
del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e 
successive modificazioni. 

3. 
La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi 
deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 
e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale. 


4. 
Ciascuna istituzione scolastica puo' autonomamente determinare, 
nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione 
vigente, anche in sede di elaborazione del piano dell'offerta 
formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla 
valorizzazione dei comportamenti positivi, alla prevenzione di 
atteggiamenti negativi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli 
alunni, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di istituto, 
dal patto educativo di corresponsabilita' di cui all'articolo 5-bis 
del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e 
successive modificazioni, e dalle specifiche esigenze della comunita' 
scolastica e del territorio. In nessun modo le sanzioni sulla 
condotta possono essere applicate agli alunni che manifestino la 
propria opinione come previsto dall'articolo 21 della Costituzione 
della Repubblica italiana. 



Art. 8. 

Certificazione delle competenze 

1. 
Nel primo ciclo dell'istruzione, le competenze acquisite dagli 
alunni sono descritte e certificate al termine della scuola primaria 
e, relativamente al termine della scuola secondaria di primo grado, 
accompagnate anche da valutazione in decimi, ai sensi dell'articolo 
3, commi 1 e 2, del decreto-legge. 


2. 
Per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione vengono 
utilizzate come parametro di riferimento, ai fini del rilascio della 
certificazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della 
pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, le conoscenze, le 
abilita' e le competenze di cui all'allegato del medesimo decreto. 


3. 
La certificazione finale ed intermedia, gia' individuata 
dall'accordo del 28 ottobre 2004 sancito in sede di Conferenza 
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, per il riconoscimento dei crediti formativi e delle 
competenze in esito ai percorsi di istruzione e formazione 
professionale, e' definita dall'articolo 20 del decreto legislativo 
17 ottobre 2005, n. 226. 


4. 
La certificazione relativa agli esami di Stato conclusivi dei 
corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e' 
disciplinata dall'articolo 6 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e 
successive modificazioni. 


5. 
Le certificazioni delle competenze concernenti i diversi gradi e 
ordini dell'istruzione sono determinate anche sulla base delle 
indicazioni espresse dall'Istituto nazionale per la valutazione del 
sistema di istruzione (INVALSI) e delle principali rilevazioni 
internazionali. 


6. 
Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e 
ricerca, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del 
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono adottati i 
modelli per le certificazioni relative alle competenze acquisite 
dagli alunni dei diversi gradi e ordini dell'istruzione e si provvede 
ad armonizzare i modelli stessi alle disposizioni di cui agli 
articoli 2 e 3 del decreto-legge ed a quelle del presente 
regolamento. 



Art. 9. 

Valutazione degli alunni con disabilita' 

1. 
La valutazione degli alunni con disabilita' certificata nelle 
forme e con le modalita' previste dalle disposizioni in vigore e' 
riferita al comportamento, alle discipline e alle attivita' svolte 
sulla base del piano educativo individualizzato previsto 
dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto 
legislativo n. 297 del 1994, ed e' espressa con voto in decimi 
secondo le modalita' e condizioni indicate nei precedenti articoli. 


2. 
Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte, 
utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione 
vigente, prove di esame differenziate, comprensive della prova a 
carattere nazionale di cui all'articolo 11, comma 4-ter, del decreto 
legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni, corrispondenti 
agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso 
dell'alunno in rapporto alle sue potenzialita' e ai livelli di 
apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in 
relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti 
componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore 
equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e 
del conseguimento del diploma di licenza. 


3. 
Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute 
anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonche' 
di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, previsti 
dall'articolo 315, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al 
decreto legislativo n. 297 del 1994. Sui diplomi di licenza e' 
riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalita' di 
svolgimento e di differenziazione delle prove. 


4. 
Agli alunni con disabilita' che non conseguono la licenza e' 
rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato e' 
titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, 
ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per 
l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione. 


5. 
Gli alunni con disabilita' sostengono le prove dell'esame di 
Stato conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione secondo le 
modalita' previste dall'articolo 318 del testo unico di cui al 
decreto legislativo n. 297 del 1994. 


6. 
All'alunno con disabilita' che ha svolto un percorso didattico 
differenziato e non ha conseguito il diploma attestante il 
superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, e' 
rilasciato un attestato recante gli elementi informativi relativi 
all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle materie 
di insegnamento comprese nel piano di studi, con l'indicazione della 
durata oraria complessiva destinata a ciascuna, alle competenze, 
conoscenze e capacita' anche professionali, acquisite e dei crediti 
formativi documentati in sede di esame. 



Art. 10. 

Valutazione degli alunni con difficolta' specifica di apprendimento 
(DSA) 

1. 
Per gli alunni con difficolta' specifiche di apprendimento (DSA) 
adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli 
apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo 
dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive 


di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attivita' 
didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle 
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti 
metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti piu' 
idonei. 


2. 
Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene 
fatta menzione delle modalita' di svolgimento e della 
differenziazione delle prove. 



Art. 11. 

Valutazione degli alunni in ospedale 

1. 
Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente 
rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di 
cura, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono 
alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al 
percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai 
fini della valutazione periodica e finale. 


2. 
Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia 
una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, 
i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi 
effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, 
la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati 
dai docenti della classe; analogamente si procede quando l'alunno, 
ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, deve 
sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse. 



Art. 12. 

Province di Trento e di Bolzano 

1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia alle 
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di 
Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di 
attuazione. 

Art. 13. 

Scuole italiane all'estero 

1. Per gli alunni delle scuole italiane all'estero le norme del 
presente regolamento, ivi comprese quelle relative alla prova scritta 
nazionale per l'esame di Stato del primo ciclo, sono applicate a 
decorrere dall'anno scolastico 2009/2010. 

Art. 14. 

Norme transitorie, finali e abrogazioni 

1. 
Per l'anno scolastico 2008/2009 sono confermate, per l'esame di 
Stato conclusivo del primo ciclo, le materie e le prove previste 
dalle disposizioni ministeriali vigenti. 


2. 
Per l'anno scolastico 2008/2009 lo scrutinio finale per 
l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo e' 



effettuato secondo le modalita' indicate nell'ordinanza ministeriale 

n. 40 dell'8 aprile 2009. 

3. 
Per gli alunni di cui all'articolo 6, comma 2, le disposizioni 
relative al concorso della valutazione del comportamento alla 
valutazione complessiva si applicano, a regime, dall'anno scolastico 
2010/2011. Per l'anno scolastico 2008/2009 il voto di comportamento 
viene valutato con riferimento esclusivo al penultimo anno di corso; 
per l'anno scolastico 2009/2010 tale voto viene considerato anche con 
riferimento alla classe precedente il penultimo anno di corso. 


4. 
I riferimenti alla valutazione del comportamento contenuti nel 
decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 maggio 2007, n. 42, 
sono abrogati. 


5. 
E' abrogato l'articolo 304 del testo unico di cui al decreto 
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativo alla valutazione 
dell'educazione fisica. Il voto di educazione fisica concorre, al 
pari delle altre discipline, alla valutazione complessiva 
dell'alunno. 


6. 
E' abrogato il decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'universita' e della ricerca 16 gennaio 2009, n. 5. 


7. 
A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della 
riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della 
validita' dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo 
anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno 
studente, e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario 
annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, 
per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo 
ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale 
deroga e' prevista per assenze documentate e continuative, a 
condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio 
del consiglio di classe, la possibilita' di procedere alla 
valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del 
limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, 
comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla 
classe successiva o all'esame finale di ciclo. 


8. 
Modifiche e integrazioni al presente regolamento possono essere 
adottate in relazione alla ridefinizione degli assetti ordinamentali, 
organizzativi e didattici del sistema di istruzione derivanti dalla 
completa attuazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133. 



Art. 15. 

Clausola di invarianza della spesa 

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare 
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

Art. 16. 
Entrata in vigore 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito 
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica 
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare. 

Dato a Roma, addi' 22 giugno 2009 

NAPOLITANO 

Berlusconi, Presidente del Consiglio 
dei Ministri 
Gelmini, Ministro dell'istruzione, 
dell'universita' e della ricerca 
Tremonti, Ministro dell'economia e 
delle finanze 

Visto, il Guardasigilli: Alfano 

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2009 

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla 
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 278 


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