Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca
D.M. n. 572
VISTO il decreto
legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, con il quale è stato approvato il testo
unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado;
VISTA la legge n. 241 del 7
agosto 1990 e successive integrazioni;
VISTA la legge n.104 del 5
febbraio 1992;
VISTA la legge n. 68 del
12 marzo 1999, concernente le norme per il diritto al lavoro dei disabili;
VISTA la legge n. 124
del 3 maggio 1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico;
VISTO il decreto-legge
28 agosto 2000 n. 240, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2000
n. 306, e in particolare l’art. 1 comma 6-ter in base al quale “l’esame di
Stato che si sostiene al termine del corso svolto dalle scuole di
specializzazione di cui all’art. 4 della legge 19 novembre 1990 n. 341, e
successive modificazioni, ha valore di prova concorsuale ai fini
dell’inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall’articolo 401 del
decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, come sostituito all’articolo 1,
comma 6, della legge 3 maggio 1999 n. 124” ;
VISTO il decreto legge 3
luglio 2001 n. 255, convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001 n.
333;
VISTA la legge 22 novembre
2002 n. 268, ed in particolare l’art. 6;
VISTA la legge 4 giugno
2004 n. 143, recante disposizioni urgenti per assicurare il regolare avvio
dell’a.s. 2004/2005;
VISTO il
decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante “codice dell’amministrazione
digitale”, e successive modificazioni;
VISTA la legge
27/12/2006 n. 296, ed in particolare l’art. 1, comma 605, lettera c), che ha
trasformato le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7
aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 4
giugno 2004, in
graduatorie ad esaurimento;
VISTO il decreto legge
25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, con
particolare riferimento all’art. 64, commi 1, 2, 3 e 4;
VISTO il decreto legge 1
settembre 2008 n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008
n. 169, ed in particolare l’art. 5 bis;
VISTA la Legge 18 giugno 2009 n. 69, ed
in particolare l’art. 32;
VISTA la Legge 24 novembre 2009 n.
167, e in particolare l’art. 1, commi 4 octies e 4 novies e il relativo
Regolamento di attuazione, adottato con Decreto Interministeriale 30 luglio
2010 n. 165;
VISTO l’art. 9 comma 20
del D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito con modificazioni dalla legge 12
luglio 2011 n. 106 che ha stabilito l’aggiornamento con cadenza triennale delle
graduatorie ad esaurimento;
VISTO il decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 14, ed in particolare l’art. 14, comma 2 quater;
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35;
VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti, adottato con decreto del Ministro della pubblica Istruzione 27 marzo 2000 n. 123;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni;
VISTO il Decreto del
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010 n.
249, con particolare riferimento all’art. 15 comma 17;
VISTO il Decreto del
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 12 maggio 2011 n. 44,
con il quale sono stati riaperti i termini di aggiornamento del punteggio,
scioglimento delle riserve e trasferimento del personale inserito nelle
graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo;
VISTO il Decreto del
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 26 maggio 2011 n. 47
che in applicazione della citata Legge 106/2011 ha modificato il D.M. 44/2011
attribuendo validità triennale alle graduatorie ad esaurimento di cui al D.M.
44/2011;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 14 giugno 2012 n. 53, adottato in applicazione dei commi 2-ter e 2-quater dell’art. 14 della legge 24 febbraio 2012 n. 14 e al fine di fissare le cadenze temporali per l’inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e per lo scioglimento delle riserve;
CONSIDERATO che è in atto, da parte della Commissione Europea la
procedura di infrazione 201/4038 sul non corretto recepimento della Direttiva
2005/36 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
CONSIDERATO inoltre il ritardo nell’espletamento
dei percorsi di Tirocinio formativo attivo di cui al DM 249/2010 e la
particolare situazione dei soggetti di cui all’art. 15 comma 17 del predetto decreto;
CONSIDERATO che anche per l’anno scolastico 2013/2014 non si procede all’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento relative al triennio scolastico 2011/2014, stante la validità triennale delle stesse , ai sensi dell’articolo 9 comma 20 della legge 12 luglio 2011 n. 106;
VISTA la
necessità di fissare anche per l’a.s. 2013/2014 un termine congruo in relazione
sia alle cadenze temporali, normalmente previste per il conseguimento dei
titoli di cui trattasi, sia alla necessità di definire le graduatorie ad
esaurimento, in tempo utile, per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo
determinato per il citato anno scolastico;
CONSIDERATI
i vantaggi per gli interessati e per l’Amministrazione, in termini di
semplificazione, trasparenza, efficienza, efficacia, economicità e imparzialità
dell’azione amministrativa, derivanti dall’uso esclusivo di modalità web
conforme al codice dell’amministrazione digitale per la presentazione della
domanda che contiene la dichiarazione sostitutiva della certificazione
concernente l’avvenuto conseguimento del titolo,
D E C R E T A:
ART. 1
Scioglimento della riserva
1. E’ fissato al 17 luglio 2013
il termine entro il quale i docenti già iscritti con riserva nelle graduatorie
ad esaurimento in attesa del conseguimento del titolo, ai sensi dell’art. 6
comma 8 del Decreto Ministeriale n. 44 del 12 maggio 2011, devono conseguire il
titolo abilitante ai fini dello scioglimento della riserva per l’a.s. 2013/2014.
Art. 2
Norme specifiche per gli aspiranti già
iscritti alle Scuole di specializzazione all’insegnamento secondario
2. L’abilitazione
conseguita al termine dei percorsi di cui al precedente comma è valutata ai
sensi del punto A.4 della vigente tabella di valutazione dei titoli di III
fascia delle graduatorie ad esaurimento (allegato 2).
3. L’inserimento
a pieno titolo, con le modalità sopra descritte, può essere chiesto dai docenti
che erano iscritti, nell’anno accademico 2007/08, alle scuole di
Specializzazione per l’insegnamento secondario e che erano presenti, con
riserva, nelle graduatorie ad esaurimento alla data della pubblicazione definitiva
delle medesime, in applicazione dell’art. 5 bis della legge 30 ottobre 2008 n. 169
e del D.M. 8 aprile 2009 n. 42 concernenti l’integrazione e l’ aggiornamento
delle graduatorie medesime per il biennio 2009/2011.
4.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai docenti idonei
e in posizione utile nelle graduatorie per accedere al secondo biennio di
specializzazione o a uno o più semestri aggiuntivi.
ART. 3
Norme specifiche per i docenti che si sono abilitati in altri Stati membri dell’UE
1. Ai docenti già
iscritti a pieno titolo in graduatoria, che siano in possesso di abilitazione
conseguita in uno dei Paesi dell’Unione Europea e formalmente riconosciuta con
Decreto Ministeriale di equipollenza, è rideterminato, previa domanda da
presentarsi secondo le modalità e i termini di cui al successivo art. 6, il
punteggio già conseguito per il titolo di accesso,
ai sensi del punto A.4 della vigente
tabella di valutazione dei titoli di III fascia delle graduatorie ad
esaurimento (allegato 2). A tal fine dal Decreto ministeriale di
riconoscimento dell’equipollenza, deve risultare che il percorso formativo che ha portato al conseguimento
del titolo sia stato analogo ai corsi svolti presso le Scuole di
specializzazione per l’insegnamento secondario, ai COBASLID, ai corsi biennali
di II livello finalizzati alla formazione dei docenti di educazione musicale e
di strumento nella scuola media o ai corsi finalizzati al conseguimento della
Laurea in Scienze della Formazione primaria.
2. Resta inteso che l’attribuzione del
bonus di 30 punti di cui al punto A4 della tabella
di valutazione dei titoli di III fascia
delle graduatorie ad esaurimento (allegato 2) comporterà la decurtazione dell’eventuale
punteggio a suo tempo attribuito per il servizio di insegnamento svolto contemporaneamente
alla frequenza obbligatoria dei corsi abilitanti, così come previsto al punto B3 lett. c) della suddetta Tabella dei
valutazione dei titoli.
ART. 4
Inclusione
annuale negli elenchi di sostegno
1. I docenti già iscritti nelle graduatoria ad
esaurimento, che conseguono entro la data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda il titolo di specializzazione sul sostegno, saranno
inclusi in un elenco aggiuntivo alla fascia di appartenenza insieme a coloro che
nel 2012 hanno conseguito detto titolo successivamente al 30 giugno, da
utilizzare dopo l’assunzione, degli aspiranti che hanno prodotto il titolo in
questione, nell’ordine, entro il 30 giugno 2011 ed entro il 30 giugno 2012.
Art. 5
Inserimento titoli di riserva dei posti
1. Ai sensi
dell’art. 14 comma 2-quater della Legge 24 febbraio 2012 n. 14, il personale
docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva nelle graduatorie ad
esaurimento costituite in ogni provincia, che successivamente alla data di
scadenza della domanda di aggiornamento per il triennio 2011/14 abbia ottenuto
i benefici previsti dalla Legge 68/1999 e dall’art. 6 comma 3-bis della Legge
80/2006, può presentare il relativo titolo di riserva compilando il modello 3
secondo le modalità e i termini indicati nel successivo art. 6.
2. Ai fini
dell’assunzione sui posti riservati i candidati interessati devono dichiarare
di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all’art. 8
della legge n. 68/99, alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda.
ART. 6
Modalità di presentazione delle domande
1. Le domande di inclusione a pieno
titolo e di rideterminazione del punteggio per i docenti di cui all’art. 3 (mod.
1), di inclusione negli elenchi di sostegno (mod. 2) e di aggiornamento dei
titoli di riserva dei posti (mod. 3), corredate delle relative dichiarazioni
sostitutive di certificazione, dovranno essere presentate entro e non oltre il
termine del 17 luglio 2013 esclusivamente con modalità web conforme al codice
dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, aggiornato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n.159.
Si indicano di seguito le modalità e i
termini per l’utilizzo della citata funzionalità web, per la cui attuazione
sono previste due fasi, la prima propedeutica alla seconda:
a) registrazione del personale
interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento
fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in
precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate
nell’apposita sezione dedicata, “Istanze on line – presentazione delle Istanze
via web - registrazione”, presente sull’home page del sito internet di questo
Ministero (www.istruzione.it).
b) inserimento della domanda via
web. Detta operazione viene effettuata dal 28 giugno 2013 al 17 luglio 2013 (entro
le ore 14,00) nella sezione dedicata, “Istanze on line – presentazione delle
Istanze via web – inserimento”, presente sul sito internet del Ministero.
2. Nel modello
di domanda dovranno essere dichiarati, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e successive integrazioni e modificazioni, il possesso del titolo di
abilitazione o idoneità, gli eventuali titoli posseduti di idoneità
all’insegnamento della lingua inglese e di specializzazione all’insegnamento a
favore degli alunni disabili, il diritto alla riserva dei posti, seguendo lo
schema del modello medesimo.
Art. 7
Disposizioni finali e norme di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente
decreto valgono le disposizioni citate in premessa
Il
presente decreto è affisso all’albo degli Uffici scolastici regionali ed
inserito sul sito INTERNET del M.I.U.R. e sulla rete INTRANET.
Roma, 27 giugno 2013 Il
MINISTRO
f.to Maria Chiara
Carrozza
Allegati
Modello 1 – Modello scioglimento riserva e adeguamento del punteggio per i titoli UE
Modello 2 – Modello iscrizione negli elenchi di sostegno
Modello 3 – Modello richiesta beneficiari riserve
Allegato 1 – Tabella di valutazione dei titoli di I e II fascia
Allegato 2 – Tabella di valutazione dei titoli di III fascia
Allegato 3 – Tabella di valutazione dei titoli di strumento musicale
Allegato 4 - Codici Riserve
Allegato 5 – D.M. 44 del 12 maggio 2011
Allegato 6 – D.M. 53 del 14 giugno 2012
Modello 2 – Modello iscrizione negli elenchi di sostegno
Modello 3 – Modello richiesta beneficiari riserve
Allegato 1 – Tabella di valutazione dei titoli di I e II fascia
Allegato 2 – Tabella di valutazione dei titoli di III fascia
Allegato 3 – Tabella di valutazione dei titoli di strumento musicale
Allegato 4 - Codici Riserve
Allegato 5 – D.M. 44 del 12 maggio 2011
Allegato 6 – D.M. 53 del 14 giugno 2012
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